Tutto ruota sulla sicurezza dei dati. Tanto nel duplice parere relativo alla creazione della super-anagrafe dei conti correnti, quanto in quello sul decreto che voleva ridisegnare l'Isee (progetto non andato in porto), il Garante della privacy ha sempre sottolineato l'esigenza della protezione delle informazioni acquisite. L'Autorità ha, pertanto, chiesto all'agenzia delle Entrate, deputata a gestire il mega database dei conti correnti, e all'Inps, a cui spetta il controllo dei dati necessari per l'Isee, di prestare particolare attenzione ai sistemi di sicurezza. Non solo quelli necessari per mettere sotto chiave le informazioni una volta arrivate agli archivi, ma anche le vie informatiche su cui quei dati devono viaggiare. Elemento, quest'ultimo, che si rivela particolarmente sensibile nel caso della super-anagrafe dei conti, da cui il Fisco dovrà elaborare, in via automatica, le liste di potenziali evasori. Con la pubblicazione del provvedimento del direttore delle Entrate l'anagrafe dei conti prende forma. I milioni di dati relativi ai conti correnti (ma non solo: verranno acquisiti, per esempio, anche i movimenti delle carte di credito, le notizie sulle gestioni patrimoniali, gli accessi annuali alle cassette di sicurezza) dovranno essere trasferiti dalle banche e dagli altri operatori finanziari all'agenzia delle Entrate. La strada sulla quale quella enorme massa di dati viaggerà dovrà, pertanto, essere senza intoppi. A prova di qualsiasi accesso indebito o di perdita di informazioni. Ecco perché uno dei maggiori rilievi che il Garante aveva rivolto al Fisco con il primo parere del 17 aprile dello scorso anno riguardava la debolezza di Entratel, sistema che le Entrate avevano individuato per la trasmissione dei dati. Entratel non era infatti in grado di supportare l'invio di file superiori a 3 megabyte, costringendo a suddividere i file di dimensioni superiori in tanti "pezzi" e, dunque, prestando il fianco a maggiori rischi di sicurezza dei dati trasmessi. Alla luce di quelle critiche, il Fisco ha fatto marcia indietro e, come il Garante ha potuto appurare con il secondo parere del 15 novembre scorso, ha cambiato sistema, abbandonando Entratel e ricorrendo a Sid (Sistema di interscambio dei dati) elaborato dalla Sogei. Un altro aspetto che fa parte del discorso sicurezza, ma che merita un'attenzione particolare, è il tempo di conservazione dei dati. Le informazioni, ricorda il Garante, devono essere custodite per un tempo determinato e poi cancellate automaticamente. C'è, infine, una questione che fa da sottofondo alle discussioni sulla creazione di nuovi archivi: il pericolo del gigantismo. La raccolta massiccia di dati concentrati in un unico punto aumenta in maniera esponenziale i pericoli di utilizzo illegittimo. Preoccupazione che l'Autorità della riservatezza ha espresso in maniera inequivocabile nel primo parere sulla super-anagrafe dei conti, allorché ha parlato di interesse «che il valore strategico di una simile banca dati può suscitare sia con riferimento ad accessi abusivi e a utilizzi impropri, che alla proliferazione di interconnessioni e raffronti». Ecco perché l'allora presidente del Garante, Francesco Pizzetti, ebbe a dire che seppure l'obiettivo di lotta all'evasione era condivisibile, quello di perseguirlo attraverso la realizzazione del grande database era da considerare come una misura emergianziale, da abbandonare non appena i risultati lo consentiranno. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-03-27/garante-anagrafe-deve-garantire-212710.shtml?uuid=AbQDKDiH
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Garante privacy: sì al controllo diffuso sull'attività della P.A., ma no a forme sproporzionate di diffusione dei dati. Ecco i limiti alla trasparenza della P.A.
13.2.13
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
“La necessità di realizzare un controllo diffuso sull’attività della Pubblica amministrazione non deve portare a forme sproporzionate di diffusione di informazioni, lesive dei diritti dei cittadini, specialmente di quelli in condizioni più disagiate”.
È, in sintesi, quanto affermato dal Garante per la privacy, che ha espresso il proprio parere, favorevole ma condizionato, allo schema di decreto legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sugli obblighi di trasparenza della P.A.
Il Garante, pur condividendo le ragioni sottese
al provvedimento volte essenzialmente a garantire una maggiore trasparenza nell’attività della P.A., ha, tuttavia, chiesto la modifica di alcune norme proprio per aumentare le garanzie a tutela delle persone: la trasparenza, infatti, deve essere comunque bilanciata con un diritto di pari rango costituzionale come quello della riservatezza e della protezione dei dati che trova la sua matrice nella normativa europea.
Per tale motivo, il Garante ha valutato con preoccupazione i possibili rischi che alcune disposizioni contenute nel provvedimento potrebbero determinare, in considerazione della particolare delicatezza di alcune informazioni che verrebbero messe on line e della loro facile reperibilità e riutilizzabilità incontrollata grazie ai motori di ricerca. Si pensi soltanto ai dati sensibili o in grado di rivelare condizioni di disagio economico e sociale di anziani, disabili o altri soggetti deboli che beneficiano di sussidi (es. social card), la cui diffusione potrebbe comportare irreversibili danni per la dignità degli interessati, anche considerate le difficoltà oggettive di cancellare tali informazioni una volta in rete.
Queste, in sintesi, le richieste avanzate dal Garante.
Dati personali: Sui siti web della P.A. non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale. Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati (ad esempio, il riconoscimento di agevolazioni economiche, la fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, come l’esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti etc.). Non dovranno, poi, essere diffusi i dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite (ad esempio l’indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE).
Motori di ricerca: I documenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interna al sito del soggetto pubblico e non attraverso i comuni motori di ricerca, garantendo così la conoscibilità dei dati senza che essi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti.
Durata della pubblicazione: Dovranno stabilirsi periodi differenziati di permanenza on line dei documenti, con una accessibilità selettiva una volta scaduto il termine di pubblicazione.
Dipendenti pubblici: Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, lo schema di decreto legislativo dovrà essere modificato circoscrivendo la pubblicazione dei dati ad un ambito più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, sia riguardo ai curricula sia ai compensi corrisposti, individuando anche modalità di diffusione meno invasive di quelle previste.
Incarichi politici e cariche elettive: Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi politici o di carattere elettivo, il Garante ha richiesto una graduazione degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti che del contenuto degli atti da pubblicare. In particolare, occorre circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anche sensibili. Lo stesso vale per soggetti estranei all’incarico pubblico, come coniugi, figli, parenti, ai quali è comunque necessario chiedere il consenso alla pubblicazione dei dati. Tale consenso dovrà essere libero e non condizionato e non dovranno comunque essere resi noti i nomi degli interessati che non intendessero fornirlo.
http://www.diritto.it/docs/5089319-garante-privacy-s-al-controllo-diffuso-sull-attivit-della-p-a-ma-no-a-forme-sproporzionate-di-diffusione-dei-dati-ecco-i-limiti-alla-trasparenza-della-p-a?source=1&tipo=news
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