Non viola la privacy il verbale di assemblea che contiene i dubbi dei condomini sull'amministratore uscente

Non viola la privacy l'amministratore che spedisce a tutti i condomini il verbale d'assemblea nel quale sono riportati i dubbi di uno di questi sull'operato dell'amministratore uscente. La Corte di cassazione, con la causa 1593, dirime un contrasto che aveva preso il via nell'ambito dell'evento più "bellicoso" che interessa la vita sociale di uno stabile. Nel corso di un'assemblea, tenuta dopo il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo ammnistratore, un condomino si era posto, senza essere neppure troppo originale, la seguente domanda "bisogna capire dove sono andati a finire questi soldi, il perché sono usciti, visto che le descrizioni dei bonifici sono generiche – ad esempio vorremmo sapere cos'è, anche perché in generale sono stati sottratti circa cinquantaseimila euro al condominio". I bonifici ai quali l'uomo si riferiva erano in favore dello studio professionale gestito dall'amministratore uscente di cui si faceva il nome. L'intervento "incriminato" era stato riportato nel verbale d'assemblea e spedito a tutti i proprietari del palazzo, facendo scattare la domanda di risarcimento danni nei confronti del nuovo amministratore e del condomino "sospettoso". La richiesta era stata inviata, dalle titolari dello studio, che ritenevano lesa la loro privacy anche al Garante dei dati personali. La Cassazione esclude però il vulnus alla riservatezza dei dati personali e, pur ricordando che le esigenze di funzionalità e di efficienza del condominio non prevalgono su tale diritto, invita a cercare un "compromesso" tra le opposte esigenze, che tenga conto dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza. Limiti che nel caso specifico non sono stati superati.
 Per quanto riguarda l'affermazione contestata non contiene informazioni riguardanti le ricorrenti ma è tesa a chiarire i motivi dei bonifici in favore del loro studio, semmai – sottolinea il collegio - la contestazione potrebbe riguardare un'eventuale ipotesi di diffamazione. Legittimo anche l'operato dell'amministatore che, nel rispetto dei suoi compiti istituzionali, ha trasmesso ai singoli condomini copia della delibera. Senza divulgare le notizie all'esterno, come impone l'Authority.


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