Violazioni della privacy su Youtube: lo scopo di lucro non indica il dolo per il provider di servizi internet

Nel reato di trattamento illecito di dati personali via web non c'è spazio per una responsabilità in concorso a titolo omissivo del prestatore di servizi, né l'eventuale finalità di profitto dello stesso Isp (internet service provider) può integrare il «dolo specifico» richiesto dal Dlgs 196/03. Con questi due passaggi, parte della lunga motivazione che assolve tre manager di Google, la Corte d'Appello di Milano ha fissato nuovi parametri nel delicato scenario del rapporto tra gli utenti/editori digitali e i titolari dei diritti lesi. Il caso è quello ormai notissimo del video caricato su Google Video (poi assorbito dal marchio Youtube) da un gruppo di minorenni nel 2006, con il quale veniva dileggiato e offeso un compagno di scuola affetto da una grave forma di autismo. In primo grado il tribunale di Milano – competente in virtù della sede italiana di Google – aveva assolto gli imputati dal reato di diffamazione, condannandoli però per il trattamento illecito dei dati personali sensibili della vittima «al fine di trarne profitto». Una condanna, questa, ottenuta modificando l'accusa iniziale (aver «omesso una preventiva sorveglianza sui contenuti immessi in rete dagli utenti» web) con quella di non aver predisposto «una corretta puntuale e doverosa informazione agli utenti delle norme poste a tutela della privacy» (articolo 13 Dlgs 196/03). La questione però, secondo la Corte milanese, è che la titolarità del trattamento dei dati personali non può essere scaricata – mancando nelle leggi vigenti una norma simile – sulle spalle dell'Isp, che non è neppure obbligato da nessuna norma a «rendere dotto l'utente circa l'esistenza e i contenuti della legge della privacy». Secondo i giudici «trattare un video non può significare trattare il singolo contenuto, conferendo ad esso finalità autonome e concorrenti con quelle perseguite da chi quel video realizzava» e quindi spetta al titolare del trattamento (che è l'utente uploader, e nessun altro) acquisire il consenso al trattamento dei dati personali – conclusioni tra l'altro condivise dalla Corte di giustizia Ue. Quanto al ruolo dell'Isp, non gli si può chiedere di «operare un giudizio semantico sulla valutazione dei fini di un video», giudizio che non è nemmeno relegabile a un procedimento informatico. Infine, sull'elemento soggettivo del reato, l'Appello censura la «confusione» in cui è caduto il tribunale di Milano tra il concetto di «dolo specifico» e quello di «finalità di profitto». Il secondo è infatti palesemente lecito e «non può essere assunto a prova della sussistenza» del primo. Dolo che ancor più andrebbe escluso dalla certezza della mancata conoscenza all'origine, da parte degli imputati, del contenuto del filmato e delle violazioni tramite quello perpetrate. http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-04-02/scopo-lucro-indica-dolo-072329.shtml?uuid=AbMZAXjH